- Storia dell'Istituto
- Piano Offerta Formativa (POF)
- Regolamento d'Istituto
- Regolamento Disciplinare
- Contratto d'Istituto
- Patto di Corresponsabilità
- Codice comportamento dipendenti pubblici
- Codice disciplinare dipendenti pubblici
- Norme procedure disciplinari Docenti - A.T.A.
- Organigramma
- Consiglio d'Istituto
- Calendario Scolastico
- Statistiche
- Dove siamo
Regolamento Disciplinare
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L'attività regolamentare delle Istituzioni scolastiche non può che inserirsi, in via integrativa e surrogatoria, all'interno di un contesto normativo di rango superiore (Leggi e DPR) con cui non può essere in contrasto . Ecco perchè le disposizioni regolamentari che pur operano nel dettagliare comportamenti, divieti sanzioni ecc. non possono ampliare o diminuire diritti e doveri, garanzie e disposizioni già normate da regole di legge o equipollenti. Ad esempio il D.P.R .235 del 21-11-2007 riforma dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti prescrive “Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. (ciò comporta che ad irrogare una sanzione disciplinare superiore a 15 giorno non può essere il C, di C. , quand'anche una norma regolamentare lo prescrivesse)
Ciò premesso è utile ricordare, tra gli altri, alcuni principi ispiratori che, in quanto contenuti in disposizioni di legge vigenti e inderogabili, debbono essere posti alla base del nostro Regolamento Disciplinare d'Istituto, il quale non potrà contenere disposizioni contrarie ad essi:
- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. (DPR 249/98)
Tale regolamento è stato elaborato secondo i criteri contenuti nello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, D.P.R. n 249 del 24/6/98, del dpr 235/07 e della L. 269/08 (c. in l. decreto Gelmini) che si recepiscono in tutte le loro parti e fungono da normativa di riferimento.
La prevenzione dei comportamenti che il regolamento disciplinare definirà come sanzionabili ha lo stesso rilievo dell’attività didattica. Va perseguita, attraverso la fermezza e l’equità delle decisioni, l’attenzione ai problemi, l’assolvimento delle responsabilità di sorveglianza e di tempestiva diagnosi sia del disagio sia degli atteggiamenti che possono alterare quell’equilibrio di reciproco rispetto su cui si fonda la convivenza di una comunità.
ARTICOLO 1 – Diritti degli studenti
- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola
- Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti
- I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.
L’istituto garantisce inoltre agli studenti i seguenti diritti:
- una valutazione trasparente: ogni docente dovrà a) comunicare allo studente al termine della verifica orale la relativa valutazione; b)allegare una griglia di valutazione alle verifiche scritte nella quale siano chiari gli indicatori e i relativi punteggi; c)accanto al testo delle verifiche scritte il docente dovrà specificare se vuole consegnata anche la minuta e in tal caso quest'ultima dovrà essere conservata agli atti.
- un’adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- la tutela della riservatezza
- lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutti gli operatori;
- la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- la libera associazione e l’utilizzo di spazi disponibili;
- il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono;
- servizi per il recupero delle situazioni di svantaggio;
- strumentazioni tecnologiche avanzate.
- Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente il loro pensiero, all'interno della scuola, rispettando le seguenti norme:
a) non sono vietate le diffusioni di materiali e l'utilizzazione della bacheca per affiggere volantini, giornali murali e altro, a condizione che i documenti esposti o fatti circolare riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde;
b) che si rispetti il divieto di propaganda elettorale, fatta eccezione per quella relativa all'elezione degli Organo Collegiali;
c) che la diffusione non avvenga durante le ore di lezione.
d) che i contenuti non siano offensivi o lesivi della dignità di persone associazioni ed enti
e) che i contenuti siano congruenti con le attività e la vita scolastica
11) fruire delle iniziative e attività di enti e soggetti esterni in modo programmato
Doveri degli studenti
1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale,
che chiedono per se stessi.
3 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui
all'art.1.
4 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni
al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
ARTICOLO 2 – Doveri degli studenti
1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale,
che chiedono per se stessi.
3 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni
al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
ARTICOLO 3 – Disciplina
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- Modifiche introdotte dal D.P.R 235 del 21-11-2007 riforma dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe.
Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
- Modifiche introdotte dal Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137
omissis
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalità applicative del presente articolo.
Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
omissis
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
ARTICOLO 4 – Sanzioni disciplinari
Premessa
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina ( o gruppo di discipline) ma è valutata ai fini dell'attribuzione del voto di condotta, valido ai finio dell'ammissione alla classe successiva (L.169/2008)
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività di ricerca e di studio in favore della comunità scolastica.
- I comportamenti degli studenti non conformi alla disciplina possono essere i più vari e imprevedibili ed è quindi impossibile individuarli e descriverli nel dettaglio, anche se è indispensabile tipizzarli inquadrandoli in 4 aree molto ampie e comprensive. Esse sono le seguenti:
Comportamenti irriguardosi nei confronti di persone e dell'istituzione scolastica
- Comportamenti di danneggiamento contro ambienti, oggetti e strumentazioni
- Comportamenti contro il normale svolgimento delle lezioni
- Assenze di massa e strategiche.
Il dettaglio dei comportamenti non ammessi può essere specificato in apposite circolari, a seconda delle circostanze contingenti occorse nella concreta vita scolastica.
Gli interventi educativi correttivi, propedeutici alle sanzioni disciplinari, da irrogare agli studenti, per le predette infrazioni disciplinari, appartengono a tre tipologie e si basano su tre principi.
TIPOLOGIE (di crescente intensità educativo-correttiva)
- ammonimento orale (eventualmente trascritto nel Registro Disciplinare)
- convocazione (singolo o plurimo, max 3 gg dei genitori (da riportare nel R.D.) con la possibilità di sostituire 1 o 2 giorni successivi al primo di accompagnamento con
I. intensificazione delle attività di studio e di ricerca
II. attività di collaborazione ai servizi della scuola e/o supporto ail personale ATA in caso di firma condivisa dei genitori e dello studente
- richiamo orale
PRINCIPI
a) proporzionalità rispetto alla gravita' dell'infrazione commessa
b) gradualità
c) intensificazione rispetto alla reiterazione delle infrazioni commesse
Ad irrogare gli interventi educativi correttivi di cui sopra, sentito l'alunno/i interessato/i è il d.s e lo staff di presidenza (Vicario, Collaboratore d.s., Responsabili della Vigilanza Plesso e vice), in modo tempestivo, valutati prudentemente il contesto e le specificità delle varie situazioni che di seguito a mero titolo esemplificativo ed indicativo si riportano:
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DESCRIZIONE INFRAZIONE |
Intervento educativo correttivo |
REITERAZIONE |
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MANCANZE AI DOVERI SCOLASTICI
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1) Mancato rispetto degli impegni scolastici (non seguire le lezioni, non eseguire i compiti assegnati, non portare il materiale,…). Mancata disponibilità del libretto delle giustificazioni. Mancato svolgimento di attività didattiche programmate. |
ammonizione orale sul diario /registro accompagnamento avvertimento scritto |
Convocazione della famiglia ed eventuale ammonizione scritta erogata dal Dirigente Scolastico o dal suo Staff |
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2) Comportamento scorretto durante le prove di valutazione (copiatura , suggerimenti,…) |
Penalizzazione nella valutazione fino al ritiro del compito con valutazione minima. |
Convocazione della famiglia ed eventuale ammonizione scritta erogata dal Dirigente Scolastico o dal suo Staff |
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3) Ritardi e uscite anticipate. Assenze non giustificate nei tempi e modi previsti |
Segnalazione in apposito registro disponibile in bidelleria. |
Dopo la terza segnalazione convocazione della famiglia . |
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4) Uscita dall’istituto senza utorizzazione |
Ammonizione scritta nell’apposito registro disciplinare e convocazione della famiglia |
Accompagnamento plurimo |
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MANCANZE COMPORTAMENTALI
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5) Violazione del divieto di fumo in tempi e spazi non consentiti |
ammonizione orale sul diario /registro accompagnamento avvertimento scritto |
Applicazione Legge n584 dell’11-11-75 art7 DPCM 14-12-95 art.1 Legge 16-1-03 N3 art.51 Legge 28-12-01 n448 art.52 Legge 30-12-04 n311 art.448 Convocazione della famiglia |
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6) Violazione del divieto di sporgersi dalle finestre dell’edificio scolastico |
ammonizione orale sul diario /registro accompagnamento avvertimento scritto |
Convocazione della famiglia ed eventuale ammonizione scritta erogata dal Dirigente Scolastico o dal suo Staff |
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7) Violazione del divieto di transito senza autorizzazione negli spazi interni ed esterni dell’istituto nel quale non è collocata la classe di appartenenza |
ammonizione orale sul diario /registro accompagnamento avvertimento scritto |
Convocazione della famiglia ed eventuale ammonizione scritta erogata dal Dirigente Scolastico o dal suo Staff |
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8) Violazione ed uso di bevande alcoliche, di sostanze non lecite |
Ammonizione scritta nell’apposito registro disciplinare e convocazione della famiglia |
Applicazione delle leggi previste dalla Costituzione italiana |
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9) Violazione del divieto di introduzione di materiale ed oggetti non consentiti |
ammonizione orale sul diario /registro accompagnamento avvertimento scritto |
Convocazione della famiglia ed eventuale ammonizione scritta erogata dal Dirigente Scolastico o dal suo Staff |
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10) Violazione del divieto di consumazione di alimenti durante le lezioni |
ammonizione orale sul diario |
Convocazione della famiglia ed eventuale ammonizione scritta erogata dal Dirigente Scolastico o dal suo Staff |
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11) Violazione del divieto di uso del telefono cellulare in tempi e spazi non consentiti |
ammonizione orale sul diario /registro accompagnamento avvertimento scritto |
Richiesta di consegna dell’apparecchio telefonico privato della sim e della batteria e riconsegna ad adulto o accompagnamento plurimo |
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12) Disturbo e/o violazione del divieto di sosta nei corridoi durante il cambio dell’insegnante ( art. 42 titolo 4 del Regolamento interno d’Istituto |
ammonizione orale sul diario /registro accompagnamento avvertimento scritto |
Richiesta di consegna dell’apparecchio telefonico privato della sim e della batteria e riconsegna ad adulto o accompagnamento plurimo |
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13) Disturbo durante la lezione |
ammonizione orale sul diario /registro Il docente può allontanare temporaneamente dello studente dalla lezione affidandolo al collaboratore scolastico accompagnamento avvertimento scritto |
Convocazione della famiglia ed eventuale ammonizione scritta erogata dal Dirigente Scolastico o dal suo Staff |
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14) Comportamento offensivo e/o intimidatorio e/o utilizzo di linguaggio volgare o blasfemo nei confronti dei compagni, del personale della scuola o di estranei sia a scuola che durante una visita d’istruzione o attività parascolastiche |
ammonizione orale sul diario /registro accompagnamento avvertimento scritto |
Convocazione della famiglia ed eventuale ammonizione scritta erogata dal Dirigente Scolastico o dal suo Staff
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15) Falsificazione, sottrazione, distruzione, danneggiamento , distruzione di documenti |
ammonizione orale sul diario e/o eventuale immediata convocazione della famiglia ed eventuale ammonizione scritta erogata dal Dirigente Scolastico o dal suo Staff |
Convocazione della famiglia ed eventuale ammonizione scritta erogata dal Dirigente Scolastico o dal suo Staff |
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16) Ricorso alle violenza fisica nei confronti di un compagno o di personale della scuola |
Comunicazione e convocazione della famiglia |
Immediata convocazione c.di c. disciplinare Possibilità di denuncia agli organi competenti, in base alla gravità |
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C) MANCANZE VERSO LA COMUNITA’
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17) Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza e/o comportamento che può incidere sulla sicurezza propria e altrui |
ammonizione orale sul diario /registro accompagnamento avvertimento scritto |
Convocazione della famiglia ed eventuale ammonizione scritta erogata dal Dirigente Scolastico o dal suo Staff Possibilità di denuncia agli organi competenti, in base alla gravità |
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18) Incuria vandalici nei confronti dell’ambiente scolastico, dei beni della scuola ed esterni |
ammonizione orale sul diario /registro accompagnamento avvertimento scritto e riparazione del danno o risarcimento monetario* |
Convocazione della famiglia ed eventuale ammonizione scritta erogata dal Dirigente Scolastico o dal suo Staff e riparazione del danno o risarcimento monetario Possibilità di denuncia agli organi competenti, in base alla gravità |
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19) Atti vandalici nei confronti dell’ambiente scolastico, dei beni della scuola ed esterni e relativo danneggiamento |
ammonizione orale sul diario /registro accompagnamento avvertimento scritto e riparazione del danno o risarcimento monetario * |
Convocazione della famiglia ed eventuale ammonizione scritta erogata dal Dirigente Scolastico o dal suo Staff e riparazione del danno o risarcimento monetario. Possibilità di denuncia agli organi competenti, in base alla gravità |
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*In caso di danneggiamento a mobili , suppellettili, infrastrutture, ecc. ai genitori dell’alunno minore ( o direttamente al maggiorenne) vengono addebitate le spese di riparazione, sostituzione o ripristino. In base al patto di corresponsabilità è possibile che le spese relative ai danni per quali non sono stati individuati i responsabili vengano ripartite uniformemente fra tutti gli alunni |
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il procedimento di irrogazione degli interventi educativi correttivi, sopra descritti, è semplificato in quanto tende ad incidere in moda tempestivo e con funzione di responsabilizzazione dello studente.
- In particolare gravi e/o ripetute infrazioni di cui ai punti 1,2,3,4 (singolarmente o cumulativamente) in quanto incidono in modo oneroso e inaccettabile:
- sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dello studente
- sul diritto alla continuità dell'apprendimento dello studente
- sul diritto degli studenti ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno
- sulla libertà di insegnamento del docente
- sul dovere di frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
- sul dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Sul dovere di di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola
possono influire, secondo il principio di proporzionalità, gradualità e responsabilità personale, sulla fruizione delle attività aggiuntive facoltative.
A decidere sulla fruizione sarà il consiglio di classe.
In seguito ad un congruo numero di richiami scritti e/o accompagnamenti, conseguenti al reiterarsi di situazioni di indisciplina, è convocato il consiglio di classe in funzione disciplinare (o il Consiglio d'Istituto per i provvedimenti disciplinari che comportano allontanamento oltre i 15 giorni o sanzioni più gravi) che può irrogare sanzioni disciplinari che implicano l'allontanamento dalle lezioni, pur conservando il rapporto con la famiglia.
Per casi di gravi infrazioni il consiglio di classe in funzione disciplinare (o il Consiglio d'Istituto per i provvedimenti disciplinari che comportano allontanamento oltre i 15 giorni o sanzioni più gravi) può essere convocato immediatamente, fermi restando l'ascolto dello studente e la comunicazione alla famiglia.
Sanzioni disciplinari collegiali
il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, essendo di natura collegiale e comportando anche l'allontanamento dalle lezioni, è più complesso in quanto tende ad offrire maggiori garanzie allo studente. Tale procedimento è specificato nei seguenti passaggi::
a) Lo studente deve essere sentito prima di irrogare una sanzione disciplinare;
- forma e modalità di contestazione dell’addebito: comunicazione scritta alla famiglia (fonogramma, racc. a mani, convocazione in istituto) entro 3 giorni dal fatto contestato o dalla reiterazione di fatti precedenti; la famiglia potrà entro 3 giorni dalla comunicazione far pervenire (protocollato) documento orale, con l'avvertenza che si procederà, in ogni caso anche in assenza di tale documento;
- Convocazione tempestiva dopo la decorrenza dei suddetti termini di comunicazione alla famiglia, del consiglio di classe disciplinare. Tale consiglio convocato per irrogare le sanzioni disciplinari è composto, ai sensi del D.Lvo 297/1994, dal dirigente, dai docenti, dai rappresentanti dei genitori e degli studenti della classe. Nel caso si proceda nei confronti di un rappresentante di classe questi potrà essere sentito , ma non potrà partecipare alla decisione finale
- forma e modalità di attuazione del contraddittorio: l'alunno è sentito subito per esporre le sue ragioni e può partecipare, inizialmente, al consiglio di classe disciplinare, in tale in sede potrà essere assistito da persona di sua fiducia;
- termine di conclusione: la sanzione disciplinare è adottata, di norma, dal C.di C. ( o C. d'Istituto per allontanamento superiore a 15 gg.) senza la presenza dello studente (e dell'eventuale persona di fiducia) nello stesso giorno di convocazione.
L'eventuale sanzione adottata in sede di consiglio di classe disciplinare è esecutiva, anche in pendenza di ricorso avverso ad essa, infatti il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. 235/07 non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi, pur non definitivi.
Il docente, nel caso riscontri personalmente, o gli venga segnalato dal personale A.T.A., o dagli alunni stessi, i comportamenti descritti all’art. 3, punto 3 e meglio descritti in questo stesso art 4, potrà, in rapporto alla gravità dei medesimi, seguendo il protocollo ( circolare dell’1-9-2008 del D.S.) di seguito riportato nei casi di infrazione disciplinare :
- Verbalizzazione della nota, da parte del docente sull'apposito registro disciplinare (uno per classe), prelevato dalla segreteria alunni;
- Consegna al d.s.(staff) del registro disciplinare ( per mezzo di uno studente della classe, individuato dal docente) per gli opportuni provvedimenti del d.s.;
- Segnalazione telefonica, a cura della segreteria, alla famiglia dell'alunno indisciplinato, del provvedimento del d.s.(staff);
- Conservazione dei registri disciplinari presso la segreteria alunni.
Il docente può altresì allontanare temporaneamente lo studente dalla lezione affidandolo al collaboratore scolastico
ARTICOLO 5 – INTEGRAZIONI APPLICATIVE
Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l’incolumità delle persone, il consiglio di classe, nella composizione allargata, allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, la scuola concede il nulla osta per l’iscrizione, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
ARTICOLO 6 - RICORSI, RECLAMI ED IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari, che non prevedono l’allontanamento temporaneo dalla scuola, è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.
L’Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
xxx E' costituito il Consiglio di Appello Disciplinare (organo di garanzia) composto dal d.s., da due docenti, da un genitore, da uno studente ( individuati dal C.d'I) Per ognuna di tali componenti sono nominati altrettanti membri supplenti i quali parteciperanno alla riunione in caso di assenza del membro effettivo o quando lo stesso abbia contribuito all’irrogazione della sanzione o abbia interesse. Esso, nonostante l'assenza di qualche componente, può operare a maggioranza assoluta degli stessi e non è consentita l'astensione in merito alle decisioni da prendere.
A Tale organo, entro 15 giorni, possono essere indirizzati dagli interessati eventuali ricorsi (protocollati) avverso le sanzioni disciplinari comminate. Il Consiglio, convocato tempestivamente dal d.s., deve decidere in merito, entro 10 giorni dalla notifica del ricorso. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Nei casi in cui ad essere eventualmente destinatari dei provvedimenti di allontanamento siano membri del consiglio di classe o dell'organo di garanzia è previsto il dovere di astensione.
E' fatta salva la facoltà del d.s. di intervenire concretamente, ancorchè con prudente valutazione, in situazioni che richiedono un'azione immediata e indifferibile, per affrontare difficoltà organizzative, di sicurezza, di pericolo per persone o prevenire ed impedire danneggiamenti ad oggetti ambienti e strumentazioni.
Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia che comportano l’allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, all'USR che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio scolastico provinciale avente competenza per la scuola secondaria superiore.
Esercizio del diritto di associazione all'interno dei locali della scuola secondaria superiore
- Gli studenti e i genitori, in modo programmato, possono esercitare il diritto di associazione all'interno della scuola dietro autorizzazione del d.s. che predispone gli opportuni aspetti organizzativi e di coordinamento. Tali riunioni all'interno dell'edificio scolastico, sono consentite, solo in orario pomeridiano, compatibilmente e in modo cumulativo:
- con la disponibilità effettiva di aule (e della relativa pulizia);
- con la possibilità di coordinamento con altre attività didattiche pomeridiane;
- con la disponibilità di personale ausiliario, per altre attività pomeridiane programmate;
- con la presenza di almeno un docente (senza oneri per la scuola) nel caso di studenti.
i soggetti interessati all'uso dei locali scolastici ne daranno comunicazioni, di norma 5 giorni prima al Capo d'Istituto o a un suo delegato, il quale visterà la richiesta, in funzione delle predette condizioni, e se i locali non risultano impegnati, nel qual caso concorderà la nuova data.
Patto di Corresponsabilità
L’obiettivo del patto educativo di corresponsabilità è quello di impegnare le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa infatti la legge e la Costituzione attribuiscono proprio alle famiglie il diritto-dovere di educare i figli.
Tale patto comporta assunzione di responsabilità, giuridicamente garantite, da parte degli studenti, della scuola, della famiglia e in particolare:
- gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse
1) il d.s, il personale Docente e Ata quelli attinenti alla deontologia professionale previsti dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro;
2) la famiglia ad un'attenta educazione e formazione civica dei figli
L’inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l’applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema sopra illustrato, per il personale scolastico, l’esercizio
rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare.
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.
Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147
c.c.).
VIAGGI D'ISTRUZIONE
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Visto |
l’art. 10 del T.U. 16.4.94 n.297 |
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Visto |
il DPR 08.05.1999 n. 275 |
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Visto |
il D.L. 01.02.2001 N. 44 |
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Ritenuta |
la necessità di emanare norme dirette a disciplinare le modalità di organizzazione e svolgimento dei viaggi d’istruzione e visite guidate dell’istituzione scolastica |
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Vista |
La proposta del Collegio dei Docenti adottata con deliberazione, di cui al punto 3 del verbale n. 65 del 11.10.05 |
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Vista |
La deliberazione del Consiglio D’Istituto, di cui al verbale n. 165 del 17.10.05 |
EMANA
Il seguente REGOLAMENTO che va a sostituire quanto già previsto nel regolamento d’Istituto in materia di Viaggi d’istruzione e visite guidate.
- La scuola considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, d’interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrative, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, la partecipazione ad attività di orientamento, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
- Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.
- Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento e nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l’accompagnatore referente.
- Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari 2 docenti accompagnatori, se più classi, 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni; un accompagnatore per 1 o 2 alunni diversamente abili secondo le occorrenze. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso d’imprevisto.
- Le proposte devono essere approvate dai Consigli di classe almeno 30 giorni prima della visita guidata e 60 giorni prima del viaggio d’istruzione, salvo casi eccezionali, per dare modo al Collegio dei docenti di approvare l’iniziativa e farla rientrare nel Piano delle uscite e dei Viaggi d’istruzione della scuola.
- Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi d’istruzione o dalle visite guidate. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari all’80% degli alunni frequentanti la classe, se l’iniziativa interessa una sola classe, mentre se interessa più classi tale limite è pari al 50% degli alunni frequentanti ciascuna classe.
- Il Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico designa i membri di una Commissione viaggi e tra questi il Dirigente scolastico individua un coordinatore del Piano delle uscite e dei viaggi d’istruzione della scuola.
- Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.
- Il docente referente, dopo l’approvazione del Consiglio o dei Consigli di Classe, presenta al coordinatore le apposite schede di elaborazione del progetto compilate e sottoscritte almeno 30 o 60 giorni prima rispettivamente della data dell’uscita o del viaggio per dare la possibilità agli organi competenti di approvare i preventivi di spesa.
- Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita guidata (senza pernottamento)in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, s’impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il 10° giorno precedente la partenza prevista.
- Gli alunni dovranno versare la quota di partecipazione entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza.
- Il Dirigente scolastico, in quanto organo dello Stato, relativamente ai viaggi in Italia, può rilasciare un attestato che riporti le generalità del soggetto e una foto dello stesso legata da timbro a secco (in sostituzione del tesserino rilasciato dall’anagrafe) (art. 293 TULPS).
- A norma di Legge non è consentita la gestione fuori bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul C/C bancario n. 54485959 cod. ABI. 03069 CAB 8339 della Banca Intesa di Niscemi o sul C/C del Banco Posta di Niscemi n. 224931 Cod. ABI 0761 CAB 16700 dalle singole famiglie o dal docente referente o da un genitore incaricato.
- I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia d’infortunio e l’elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax.
- I docenti accompagnatori al rientro devono compilare il modello per l’indennità di missione, consegnarlo in segreteria (allegare le eventuali ricevute nominative dei pasti consumati per i quali si ha diritto al rimborso) e relazionare, con una sintetica memoria scritta, al Consiglio di Classe.
- Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto.
- L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche
Contratti di prestazione d'opera intellettuale
ESTRATTO DEL VERBALE N° 251 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
L’anno DUEMILAQUATTRO, il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO, alle ore 16.00, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Niscemi ed in seduta pubblica, si riunisce il CONSIGLIO D’ISTITUTO, giusta convocazione del presidente del 13.02.2004 prot. 772/A19 per trattare i seguenti punti posti all'O.d.G.:
- Criteri ex art. 40 del Regolamento amministrativo-contabile (contratti di prestazione d’opera); …....
9. Criteri ex art. 40 del Regolamento amministrativo-contabile per i contratti di prestazione d’opera
Il Consiglio discute sulla proposta del Collegio dei Docenti e della G.E. relativa ai criteri voluti dall’art. 40 (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa)
del Decreto dell’Assessore regionale per i BB. CC. ed AA. e per la P. I. 31 dicembre 2001. Il prof. Cannizzo Fernando propone di modificare tale proposta in riferimento ai compensi spettanti agli esperti previsti nei progetti finanziati da Enti esterni o inclusi nei PON, POR e PIT.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di accettare tale ultima proposta e di approvare i seguenti criteri per i contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa:
“ Contratti di prestazione d'opera
Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e della previsione del progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che s’intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
• l’oggetto della prestazione;
• la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
• II corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola al fini dell’individuazione del contraenti cui conferire il contratto.
5. Il compenso massimo da corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura pari al compenso spettante al docente interno per attività aggiuntiva d’insegnamento (corsi di recupero).
7.1 contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal dirigente scolastico mediante valutazione comparativa.
8. La valutazione sarà effettuata sulla base del seguenti titoli:
curriculum complessivo del candidato;
contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati; pubblicazioni e altri titoli.
9. Per la valutazione comparativa dei candidati il dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione; eventuali precedenti esperienze didattiche.
- 5. Il dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta da docenti, cui affidare compiti di istruzione del procedimento amministrativo finalizzato alla scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.
- 6. Per i progetti finanziati da Enti esterni o per i progetti PON, POR e PIT il dirigente scolastico stabilisce il compenso spettante agli esperti nei limiti massimi decisi dall’U.E.”
Questa norma è inserita nel Regolamento di Istituto
7. Eventuali norme del presente regolamento in contrasto con norme di rango superiore sono disapplicate.

